RICHIESTA ALLA REGIONE PER IL DIVIETO ESP. CANI FUORI PROVINCIA
tutte le associazioni animaliste di Rimini hanno formulato un testo con il quale si chiede alla regione Emilia-Romagna un chiaro divieto di esportare i cani dei pubblici canili fuori provincia.
Il Comitato Provinciale per la Popolazione Canina e Felina di Rimini, al fine di prevenire il fenomeno dilagante del trasferimento di cani da parte dei Comuni in strutture fuori Provincia, evidenzia al Legislatore Regionale la necessità che tale Ente nei suoi compiti di indirizzo nella disciplina degli animali d'affezione, specifichi l'obbligo per i Comuni di mantenere cani e gatti in strutture d'ambito territoriale comunale e/o provinciale.
Si ritiene che la L.R. n. 27/00 recependo lo spirito del legislatore della Legge Quadro n. 281/91, ha approfondito e specificato il principio ispiratore di tutto l'apparato strutturale del provvedimento: quello del benessere animale. Grazie a questa norma, i canili pubblici evolvono da strutture destinate prevalentemente a risolvere problematiche di ordine e di sanità pubblica, a luoghi per il ricovero e la cura di animali in difficoltà.
Sempre ai canili questo provvedimento assegna il compito importante di organizzarsi quali strutture di riferimento sul territorio per rispondere a tutte le problematiche legate al randagismo canino e felino.
Il benessere animale diviene quindi il concept che regola ogni singola azione dei soggetti coinvolti nella prevenzione del randagismo: Comuni, Province, Associazioni.
Tutta la struttura della norma evidenzia la necessità di una sinergia ineludibile tra prevenzione del randagismo e territorio. Ai Comuni si riconosce il ruolo di attore principale della prevenzione e la Provincia assume il ruolo di coordinamento per una serie di programmi di ambito più ampio rispetto a quello comunale.
Ora, la pratica di taluni Comuni di spostare gli animali lontano dal territorio di provenienza contraddice esplicitamente tale legame tra territorio e politiche di prevenzione del randagismo.
Allontanare gli animali dal territorio di provenienza,infatti, significa non rispettare lo spirito della norma che sottintende questo principio ma che non specificandolo arroga ai Comuni il diritto ad una pratica totalmente lesiva del benessere degli animali.
Il legame forte ed inequivocabile dell'animale al suo territorio lo si può evincere in diversi tratti della legge:
- art. 2 lettera d, “ ….i Comuni sono tenuti a comunicare il recapito dei canili ove vengono condotti gli animali e le modalità di riscatto”.
Tale disposizione sottintende una prossimità delle strutture alla cittadinanza di riferimento; così come la stessa prossimità la si può riscontrare nelle politiche di indirizzo che devono essere definite necessariamente a livello provinciale.
Il ruolo fondamentale delle anagrafi canine evidenziato nella Legge Quadro n. 281/91 e nella L. R. n. 27/00 afferma l'ovvietà della necessaria permanenza degli animali soccorsi sul territorio.
La pratica di spostare animali da una struttura all'altra contrasta fortemente con l'obiettivo principe della norma: il perseguimento del benessere degli animali.
L'ottenimento di standard di vivibilità e di benessere sempre più alti è altresì confermato dalla direttiva regionale impartita nel 2006 che disciplina i criteri di audit annuale e mensile che la Regione ha imposto per le strutture di ricovero da parte dei Servizi Veterinari.
Audit questi che mirano a misurare aspetti importantissimi per la vivibilità dei cani puntando a criteri di gestione in grado di assicurare anche il buon fine delle adozioni.
Ora, tutte queste considerazioni alla quali possiamo aggiungere il pericolo che nelle gestioni di queste strutture si insinuino soggetti economici che non hanno l'obiettivo primo del benessere degli animali, induce questo Comitato a richiedere che venga esplicitato in norma la necessità che gli animali rimangano ricoverati nella province di provenienza.

